Correva il 27 dicembre del 2020 quando il primo “Pinguino TIR” trasportava il tanto agognato “vaccino” e si dava inizio al VDay della salvezza per gli eroi sanitari che finalmente avrebbero potuto affrontare la pandemia in totale sicurezza. Da allora oltre 125 milioni di dosi sono state somministrate in Italia e non una sola prescrizione medica del vaccino covid è stata fino ad ora redatta.

Vi chiederete, ma cosa c’entra la prescrizione medica con la somministrazione di un “vaccino” definito salvavita?

Ebbene, c’entra eccome, perché la prescrizione per questo prodotto è obbligatoria. Ma andiamo con ordine. Potremmo estendere quanto diremo a tutti i “vaccini anti-COVID-19” oggi utilizzabili in Italia ma ci limiteremo all’ormai unico superstite, il ben noto ComiRNAty di Pfizer/BioNTech. La Decisione di autorizzazione condizionata di immissione sul mercato del prodotto cosiddetto “vaccino-Covid-19”, attualmente utilizzato in Italia, prevede espressamente nell’Allegato II Punto B. Condizioni o Limitazioni di Fornitura e Utilizzo che questa sostanza sia un: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Questo si ritiene essenziale perché il cosiddetto “vaccino-COVID-19”, è una sostanza autorizzata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006, in via condizionata e centralizzata con effetto per tutta l’Unione Europea, con rispettiva Decisione di Esecuzione.

Questo comporta che ai sensi dell’art. 2 della Decisione di Esecuzione, con la quale è stata concessa l’autorizzazione solo in via condizionata rispettivamente per un anno (prorogabile di un altro anno) della rispettiva sostanza, “L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale di cui all’articolo 1 è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle specifiche stabilite nell’allegato II.”

Cosa possiamo dedurre da tutto ciò? Che senza il rigoroso rispetto della necessità di una prescrizione medica, prevista dalla Commissione Europea quale condicio sine qua non per l’uso del “vaccino” ComiRNAty, l’autorizzazione di immissione sul mercato del vaccino suddetto è da considerare non concessa, e l’inoculazione della sostanza non è consentita.

 Ribadiamo ancora una volta che il cosiddetto “vaccino ComiRNAty in uso in Italia è una sostanza autorizzata solo in via condizionata ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006. All’art. 8 del suddetto Regolamento è previsto, quale condizione necessaria per l’uso consentito e, dunque, legittimo di queste sostanze, a carico delle autorità sanitarie e dei sanitari coinvolti nella campagna vaccinale un rigoroso obbligo di informazione, e che richiede che colui/colei che subisce l’inoculazione debba essere espressamente informato/a del fatto che la sostanza è stata autorizzata solo in via condizionata (con indicazione della data di scadenza dell’autorizzazione condizionata) in virtù della mancanza di tutta una serie di studi (preclinici, farmacologici e clinici) in quanto non eseguiti in precedenza per mancanza di tempo o perché ancora in atto, e che, dunque, allo stato non è confermata né l’efficacia né la sicurezza del farmaco. Ne consegue che la prescrizione medica, debba ovviamente fare esplicito riferimento al fatto che il “vaccino” prescritto è stato autorizzato solo in via condizionata perché di fatto si trova ancora in una fase sperimentale, mancando importanti dati per la conferma della sua efficacia e sicurezza.

Tale obbligo viene confermato anche dall’AIFA che nella sua determina ha classificato il “vaccino” ComiRNAty come un farmaco che richiede l’esigente prescrizione medica RRL.

Inoltre, la sperimentazione clinica dei farmaci in Italia è regolata dal DM 15 Luglio 1997, che deve trovare rigorosa applicazione anche laddove venga utilizzato un farmaco provvisoriamente autorizzato in via condizionata per l’immissione sul mercato, ma per il quale manchino ancora i dati per la conferma della sua efficacia e sicurezza; è proprio il caso del nostro prodotto.

Vorrei per ultimo ricordare quanto previsto dal Codice Deontologico di un Medico riguardo alla Prescrizione di un Farmaco:

La prescrizione a fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza…….

Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili ……..

Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci…..

Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.

 Questo almeno fino a quando la somministrazione non diventi obbligatoria, perché allora il consenso informato che libera il Medico, lo Stato e soprattutto le case farmaceutiche, non andrebbe più firmato. Ossia tu mi obblighi, tu mi prescrivi il farmaco, tu ti assumi tutte le responsabilità. Questa dovrebbe essere la regola.

Alla fine di tutto ciò, una domanda mi sorge spontanea!!! Perché fino ad ora nessun Medico si è assunto la responsabilità dell’atto e tutti hanno fatto si che 125 milioni di dosi venissero inoculate senza neanche l’ostensione di una sola prescrizione medica RRL? Credo che il popolo italiano una risposta la meriti.