Intervista al dottor Alberto Donzelli – presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute e coordinatore della Commissione Medico-Scientifica indipendente

Dottor Donzelli, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e scolastico fu giustificato con la necessità di proteggere gli altri. Su quale presupposto si fondava?

Si fondava sulla promessa che la vaccinazione avrebbe impedito l’infezione da SARS-CoV-2 e, di conseguenza, la trasmissione del virus. Ma questa capacità non era (né è) stata dimostrata.

Eppure si sosteneva che i vaccini fossero stati sperimentati proprio per fermare i contagi. Era davvero così?

No. I trial registrativi di Pfizer, Moderna e AstraZeneca non erano stati progettati per verificare l’interruzione dell’infezione e della trasmissione. Questo è stato pubblicato in dettaglio sul British Medical Journal fin dal 2020, prima ancora che i vaccini fossero autorizzati. Misuravano soprattutto la riduzione dei casi sintomatici.

È una differenza sostanziale, che avrebbe dovuto essere spiegata fin dall’inizio.

Le istituzioni europee lo hanno riconosciuto?

Sì. Nel 2023 l’Agenzia europea per i medicinali e la Commissione europea, in risposta a un esplicito quesito di Europarlamentari, hanno confermato ufficialmente che nessun vaccino anti-Covid era stato autorizzato per prevenire l’infezione. Dunque quella finalità, posta alla base di obblighi e restrizioni, non faceva parte delle indicazioni per le quali i prodotti erano stati approvati, e neppure avrebbe potuto.

Le autorità italiane ne erano consapevoli quando fu introdotto l’obbligo?

Il Comitato tecnico scientifico, il giorno precedente all’introduzione dell’obbligo in Italia, scriveva che «le conoscenze attuali non consentono di escludere la capacità di contagio nei vaccinati». Quindi, nel momento stesso in cui si imponeva la vaccinazione per proteggere gli altri, il CTS riconosceva che i vaccinati potevano continuare a contagiare.

Quando è diventato evidente che la vaccinazione non impediva la circolazione del virus?

Nell’agosto 2021, con la variante Delta, i CDC statunitensi ammisero pubblicamente che i vaccinati potevano infettarsi e trasmettere il virus in misura paragonabile ai non vaccinati. L’anno successivo è stato documentato qualcosa di ben più problematico: con il passare dei mesi, i vaccinati presentavano un rischio d’infezione superiore.

Quali studi sostengono questa affermazione?

Una chiara dimostrazione (Prunas, Science, marzo 2022 – anche se nel titolo dice il contrario!) è venuta da uno studio su quasi 2,5 milioni di israeliani seguiti sino a luglio 2021: dai dati della Table 1 si vede che dopo 90 giorni dalla 2ª dose i vaccinati si infettano significativamente più dei non vaccinati.

Uno studio più noto e rilevante è stato condotto alla Cleveland Clinic, in Ohio, su circa 51.000 dipendenti seguiti per 200 giorni. Il rischio d’infezione aumentava con il numero delle dosi ricevute: nei soggetti con una dose risultava circa doppio rispetto ai non vaccinati, con tre dosi circa triplo e con più di tre dosi ancora maggiore.

Si tratta di un risultato isolato?

Certo che no! Ad esempio, in Austria sono state studiate più di quattro milioni di persone già guarite dalla Covid. A otto mesi dalla quarta dose, i vaccinati presentavano un rischio d’infezione 7,3 volte superiore rispetto ai non vaccinati. Anche studi condotti in Qatar, Francia e Italia, compreso un lavoro basato sui dati dell’Istituto superiore di sanità e pubblicato dal BMJ nel febbraio 2022, mostrano uno schema analogo: la protezione dall’infezione diminuisce rapidamente e, dopo un certo numero di mesi, diventa negativa.

Che cosa comportano questi dati sul piano costituzionale?

Un trattamento sanitario obbligatorio può essere giustificato se tutela non soltanto chi lo riceve, ma anche la collettività. Nel caso dei vaccini anti-Covid, la protezione degli altri non era stata dimostrata; i dati successivi hanno mostrato che la protezione dall’infezione svaniva e nel tempo persino si invertiva. È dunque venuto meno il primo requisito costituzionale e il principale argomento utilizzato per giustificare l’obbligo.

La Corte costituzionale, però, ha ritenuto legittime quelle disposizioni.

Il Tribunale di Velletri ha ricordato che le decisioni della Corte costituzionale valgono rebus sic stantibus, cioè finché restano immutate le condizioni e le conoscenze sulle quali si fondano. Nello specifico, la Corte costituzionale nel novembre 2022, con la sentenza 14, ha dichiarato di essersi basata su quanto riportavano le fonti istituzionali: non ha dunque attivato un contraddittorio scientifico, che già allora avrebbe potuto portare a conclusioni diverse. In seguito, sono emersi molti nuovi dati. Non possono essere ignorati come se nulla fosse cambiato.

Quali conseguenze dovrebbero derivarne per chi ha subito sospensioni dal lavoro, multe o altre restrizioni?

Chi ha subito provvedimenti tanto gravi, fondati su presupposti scientifici poi smentiti dai dati, ha diritto a ottenere giustizia. Parliamo di persone sospese dal lavoro e private dello stipendio, multate o escluse da attività e servizi perché considerate un pericolo per gli altri. Oggi sappiamo che quella rappresentazione non aveva una base scientifica.

Che cosa chiede la Commissione Medico-Scientifica indipendente?

La CMSi domanda da ventiquattro Comunicati un confronto con il Ministero della Salute. Finora non abbiamo ricevuto risposta. Questa volta, però, il silenzio non è più accettabile.

Che cosa proponete concretamente?

Chi non condivide le nostre conclusioni organizzi un confronto scientifico equo, pubblico e in contraddittorio. Non chiediamo atti di fede, ma una discussione scientifica sui dati. In base all’esito delle prime verifiche, si dovrà istituire un tavolo tecnico, cui ci aspettiamo di partecipare, per valutare la revisione delle raccomandazioni vaccinali e delle informazioni fornite alla popolazione, a partire dai modelli di consenso informato. Senza informazioni complete e aggiornate, non può esistere un consenso realmente informato.