In questi giorni molti genitori mi scrivono preoccupati. Sentono parlare di obbligo vaccinale, giudici, servizi sociali, responsabilità genitoriale e temono che la decisione di non vaccinare un figlio possa avere conseguenze molto più gravi di quelle che la legge effettivamente prevede.
Cerchiamo allora di capire che cosa significa oggi la parola «obbligatorio», perché conoscere la legge è il modo migliore per non lasciarsi spaventare da dichiarazioni allarmistiche o minacce più o meno esplicite.
La legge 119/2017 ha previsto dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori da zero a sedici anni, secondo le indicazioni e le coorti di nascita stabilite dalla normativa. Se un minore non risulta in regola, la ASL convoca i genitori per un colloquio, fornisce ulteriori informazioni e sollecita l’effettuazione delle vaccinazioni. Se i genitori mantengono la loro decisione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, quella che nel linguaggio comune chiameremmo una multa.
Obbligatorio, quindi, non significa vaccinazione forzata.
La differenza è abbastanza semplice. Se lasciamo l’automobile dove è vietato parcheggiare, violiamo una norma e possiamo ricevere una sanzione, ma questo non autorizza qualcuno a costringerci fisicamente a parcheggiare l’auto dove ritiene corretto. Pensiamo anche alla cintura di sicurezza: è obbligatoria e chi non la indossa può essere sanzionato, ma nessun agente continuerà il viaggio seduto accanto a noi tenendoci materialmente legati alla cintura.
Sono esempi volutamente semplici e naturalmente un trattamento sanitario è qualcosa di molto diverso da un parcheggio o da una cintura di sicurezza. Proprio perché viene praticato sul corpo di un bambino, però, è ancora più importante distinguere l’esistenza di un obbligo stabilito dalla legge dalle conseguenze previste quando quell’obbligo non viene rispettato.
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia l’adempimento vaccinale costituisce requisito di accesso. Dalla scuola primaria in avanti, invece, la mancata vaccinazione non impedisce l’iscrizione, la frequenza scolastica o la partecipazione agli esami.
E soprattutto il semplice rifiuto di una vaccinazione obbligatoria non è un reato, non fa arrivare automaticamente i servizi sociali, non comporta automaticamente l’apertura di un procedimento sulla responsabilità genitoriale e non autorizza una ASL a prendere un bambino e vaccinarlo contro la volontà dei genitori.
La storia parlamentare della legge è molto chiara anche su questo aspetto. Il decreto-legge originario del giugno 2017 prevedeva che, persistendo l’inadempimento, la ASL lo segnalasse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Quella norma esisteva davvero ed era contenuta nel comma 5 dell’articolo 1. Quando il Parlamento convertì il decreto nella legge 119/2017, quel comma fu soppresso. Nel testo vigente si legge infatti: «COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119». Contemporaneamente la sanzione, che nel decreto originario andava addirittura da 500 a 7.500 euro, fu ridotta agli attuali 100-500 euro.
Questo non significa, naturalmente, che un Tribunale non possa mai intervenire nelle decisioni che riguardano la salute di un bambino. Può farlo quando si trova davanti a situazioni gravi che richiedono una reale tutela del minore, nell’ambito dei poteri che l’ordinamento attribuisce al giudice: condizioni di abbandono, grave trascuratezza, maltrattamenti o altre circostanze nelle quali sia concretamente compromesso il benessere del bambino. In un procedimento già aperto per ragioni di questo genere, il giudice può adottare diversi provvedimenti nell’interesse del minore e può arrivare a disporre anche interventi sanitari, comprese le vaccinazioni.
Ma il percorso non va rovesciato: non è la semplice mancata vaccinazione, da sola, a determinare automaticamente l’intervento del giudice o dei servizi sociali. La legge 119/2017 non stabilisce che il genitore che rifiuta una vaccinazione debba per questo essere segnalato al Tribunale come genitore inadeguato; anzi, durante la conversione del decreto fu eliminata proprio la disposizione che prevedeva la segnalazione dell’inadempimento alla Procura minorile.
È una differenza importante per i genitori che oggi vengono spaventati evocando con troppa facilità Tribunali, servizi sociali e perdita della responsabilità genitoriale. Una famiglia può essere chiamata davanti a un giudice per problemi seri che riguardano la tutela complessiva di un bambino e, in quel contesto, il giudice può prendere anche decisioni sulle vaccinazioni. Ma non è corretto far credere che il solo fatto di non avere vaccinato un figlio faccia scattare quel percorso.
Quando l’obbligo significava anche coercizione
Per chi ha qualche anno in più, la parola «obbligatorio» può richiamare un’Italia molto diversa. Io ne conservo anche una testimonianza personale, perché ho conosciuto Giorgio Tremante e ho ascoltato direttamente da lui la storia che avrebbe segnato tutta la sua vita.
Il primo figlio, Marco, fu vaccinato contro la poliomielite con il vaccino orale Sabin. Comparvero successivamente gravi disturbi neurologici e il bambino morì a sei anni. Giorgio attribuì quanto era accaduto alla vaccinazione, ma dovette aspettare molti anni prima che questa battaglia ottenesse un riconoscimento istituzionale.
Quando nel 1976 nacquero i gemelli Andrea e Alberto, dopo quanto era accaduto a Marco, Giorgio non voleva che fossero vaccinati contro la poliomielite. Me lo raccontò personalmente e senza ambiguità: non aveva cambiato idea e non aveva liberamente acconsentito alla vaccinazione. Si oppose, ma la vaccinazione gli fu imposta.
Era un’altra epoca dell’obbligo vaccinale, nella quale si poteva arrivare all’intervento dell’autorità giudiziaria, alla sospensione della potestà genitoriale e all’esecuzione della vaccinazione nonostante l’opposizione della famiglia. Non stiamo quindi parlando di una paura immaginaria dei genitori di allora, ma di qualcosa che poteva realmente accadere.
I gemelli ricevettero il vaccino antipolio orale Sabin e anche per loro le conseguenze furono gravissime. Andrea sviluppò una grave encefalopatia e morì nel 1980, a quattro anni; Alberto sopravvisse con una gravissima compromissione neurologica e respiratoria.
Giorgio iniziò una battaglia durata anni per dimostrare il rapporto tra quanto era accaduto ai suoi figli e la vaccinazione. Un ruolo importante ebbe anche il professor Giulio Tarro, virologo e allievo di Albert Sabin dal 1965 al 1970, che studiò il caso e ricondusse la morte di Andrea a una causa respiratoria terminale collegata al poliovirus vaccinale e allo stesso poliovirus la malattia di Alberto.
Poi arrivarono i riconoscimenti ufficiali.
Nel maggio 1995 il Ministero della Sanità riconobbe per Alberto l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione antipolio Sabin e l’encefalopatia, pochi mesi dopo arrivò il riconoscimento anche per Andrea, con il nesso tra vaccinazione e decesso. Per Marco inizialmente la Commissione medica non riconobbe il rapporto causale e la famiglia presentò ricorso; il 25 giugno 1996 anche quel ricorso venne accolto dal Ministero. Tra il 1995 e il 1996, quindi, il riconoscimento ministeriale arrivò per tutti e tre i figli. (Corvelva)
Questo è importante ricordarlo perché la vicenda Tremante non può essere liquidata come la convinzione personale di un padre persuaso che i propri figli fossero stati danneggiati da un vaccino. Ci furono valutazioni mediche, ricorsi e infine atti ufficiali dello Stato che riconobbero il nesso causale nell’ambito delle procedure previste per i danni da vaccinazione.
A Verona quella storia è rimasta anche nella memoria della città. Il 4 agosto 2011, a Porto San Pancrazio, venne inaugurato il Giardino Fratelli Tremante, dedicato a Marco e Andrea, ricordati come «deceduti in seguito a vaccinazione obbligatoria».
Io ero presente a quella cerimonia e fu proprio in quell’occasione che conobbi personalmente Giulio Tarro. Ricordo quanto mi colpì incontrare un allievo e collaboratore di Albert Sabin durante la cerimonia dedicata ai figli di Giorgio: Tarro si era occupato direttamente della loro vicenda e il vaccino implicato nei danni riconosciuti era proprio il vaccino antipolio orale vivo attenuato sviluppato da Sabin.
Quando conobbi Giorgio erano trascorsi molti anni, ma era evidente quanto quella storia avesse segnato la sua vita. Non parlava di una disputa astratta sulla politica vaccinale: parlava dei suoi figli, due morti e uno rimasto gravemente disabile, e di una famiglia travolta da quanto era accaduto. Continuò fino agli ultimi giorni della sua vita a battersi contro l’obbligo vaccinale e per il riconoscimento delle persone danneggiate dalle vaccinazioni.
Racconto questa storia oggi perché la normativa attuale è diversa e i genitori devono saperlo.
La legge 119/2017 prevede vaccinazioni obbligatorie e stabilisce conseguenze per chi non adempie, ma non riproduce quel meccanismo di vaccinazione coattiva. Il Parlamento ha persino eliminato dal decreto originario la segnalazione automatica dell’inadempimento alla Procura minorile.
Per questo il polverone di questi giorni, con continui richiami a giudici, servizi sociali e responsabilità genitoriale, sta spaventando inutilmente molte famiglie. Un medico può spiegare perché ritiene necessaria una vaccinazione, raccomandarla e cercare di convincere i genitori; la ASL può convocarli e applicare le procedure previste dalla legge; un esperto televisivo può esprimere tutte le opinioni che vuole. Nessuno di loro acquista, semplicemente perché un vaccino è obbligatorio, il potere di farlo somministrare con la forza a un bambino contro la volontà concorde dei suoi genitori.
Chi decide di non adempiere deve conoscere l’obbligo e le conseguenze previste dalla legge: la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro e, per nidi e scuole dell’infanzia, le conseguenze relative all’accesso. Non occorre nasconderle o minimizzarle, ma neppure aggiungere alla legge minacce che la legge non contiene.
Ai genitori che mi stanno scrivendo spaventati vorrei dire semplicemente questo: informatevi, leggete le comunicazioni che ricevete, rispondete alla ASL, conoscete i vostri doveri e i vostri diritti, ma non lasciatevi terrorizzare.
Non adempiere a un obbligo vaccinale può comportare una sanzione amministrativa, non significa commettere un reato, non significa essere cattivi genitori, non significa che arriveranno automaticamente i servizi sociali, non significa perdere automaticamente la responsabilità genitoriale e non significa che qualcuno possa venire a prendere vostro figlio per vaccinarlo con la forza.
La legge dice già con sufficiente chiarezza quali sono gli obblighi e quali le conseguenze, non c’è alcun bisogno di aggiungervi la paura.
NOTA: consigliamo la visione della cerimonia di inaugurazione del giardino dedicato ai fratelli Tremante, tutti gli appelli fatti da Giorgio in quell’occasione sono più che mai attuali.

