Roberto Burioni ha scritto:

«Sarebbe opportuno organizzare convegni per spiegare ai “danneggiati da vaccino” che – salvo rarissimi casi che riguardano il vaccino AstraZeneca e che si contano sulle dita di una mano – la scienza ha dimostrato OGGETTIVAMENTE che nessuno di loro è stato danneggiato dal vaccino».

È un’affermazione che non regge sul piano scientifico, medico-legale e giuridico.

Partiamo da un fatto difficilmente aggirabile: in Italia esiste una legge che si intitola “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni…”, è la legge 25 febbraio 1992, n. 210. L’articolo 1 stabilisce che chi abbia riportato, a causa di una vaccinazione, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica ha diritto, nelle condizioni previste dalla legge, a un indennizzo dello Stato.

La legge 29 ottobre 2005, n. 229 è andata oltre, prevedendo per alcune persone già riconosciute come danneggiate da vaccinazioni obbligatorie un ulteriore indennizzo, graduato in rapporto alla gravità della menomazione. Il Ministero della Salute dedica ancora oggi una specifica procedura a questi benefici.

Possiamo quindi discutere di quanti siano i danneggiati, quali patologie possano essere attribuite a una vaccinazione e con quale grado di probabilità; possiamo discutere ogni singola richiesta di indennizzo e stabilire se sia fondata oppure no. Non possiamo però sostenere che i danneggiati da vaccino, sostanzialmente, non esistano, perché dovremmo cancellare un intero impianto legislativo costruito proprio per riconoscerli e indennizzarli.

E non stiamo parlando soltanto di vaccini del passato.

Dal 2022 la stessa legge 210 contiene espressamente il comma 1-bis, secondo il quale l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica “a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.

Se la scienza avesse davvero dimostrato “oggettivamente” che nessuno può essere danneggiato dai vaccini anti-Covid, salvo “qualche rarissimo caso AstraZeneca contato sulle dita di una mano“, sarebbe difficile spiegare perché il legislatore abbia introdotto una norma destinata proprio a indennizzare i danni permanenti causati dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

COSA HA DETTO LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale si occupa di danni da vaccinazione da decenni.

Con la sentenza n. 27 del 1998 ha riconosciuto il diritto all’indennizzo per danni conseguenti alla vaccinazione antipoliomielitica anche in una fase nella quale quella vaccinazione era fortemente promossa, ma non ancora obbligatoria. Il principio è importante: quando il singolo accetta un rischio anche nell’interesse della collettività, non può essere lasciato solo di fronte alle eventuali conseguenze negative.

Con la sentenza n. 423 del 2000 la Corte ha esteso l’indennizzo ai danni irreversibili provocati dalla vaccinazione antiepatite B effettuata nell’ambito delle campagne di raccomandazione pubblica.

Con la sentenza n. 107 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge 210 nella parte in cui non riconosceva l’indennizzo ai soggetti che avessero subito danni irreversibili a seguito della vaccinazione raccomandata contro morbillo, parotite e rosolia.

Con la sentenza n. 268 del 2017 lo stesso principio è stato esteso alla vaccinazione antinfluenzale. Anche in questo caso la Corte parla espressamente di persone che abbiano riportato, a causa della vaccinazione, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

Nel 2023, occupandosi di una vicenda relativa alla vaccinazione antimeningococcica, la Corte costituzionale ha ricostruito un procedimento nel quale Tribunale e Corte d’appello avevano riconosciuto a un minore il diritto all’indennizzo sulla base di una consulenza tecnica che aveva ritenuto le alterazioni riscontrate causalmente collegate alla vaccinazione in termini di “elevata e qualificata probabilità”.

Non sono opinioni espresse sui social: sono leggi dello Stato, sentenze della Corte costituzionale e decisioni assunte nei tribunali italiani sulla base di valutazioni medico-legali.

NON ESISTE SOLTANTO ASTRAZENECA

Anche l’affermazione secondo cui gli unici danni seri riconosciuti riguarderebbero AstraZeneca è smentita dalle autorità regolatorie.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) riconosce, per esempio, miocardite e pericardite come eventi avversi di Comirnaty e Spikevax, i vaccini a mRNA di Pfizer-BioNTech e Moderna. Nelle informazioni ufficiali dei prodotti sono riportate queste reazioni, insieme ad altri eventi avversi, comprese le reazioni anafilattiche.

Già nel 2021 EMA aveva concluso che miocardite e pericardite possono verificarsi dopo Comirnaty e Spikevax e le aveva inserite nelle informazioni ufficiali dei prodotti.

Questo significa molto semplicemente che quell’evento avverso è riconosciuto essere causalmente associato alla vaccinazione e il nesso deve essere valutato nel singolo caso.

Anche per questo la frase di Burioni non ha elementi per cui si possa sostenere.

COME SI ACCERTA UN DANNO DA VACCINO

La medicina legale non funziona secondo l’equazione “è successo dopo il vaccino, quindi è colpa del vaccino”, ma non funziona neppure secondo l’equazione opposta: “l’evento è raro, quindi il vaccino non c’entra”.

Il nesso causale viene valutato considerando insieme diversi elementi:

  • c’è innanzitutto il criterio cronologico: bisogna verificare se l’intervallo tra vaccinazione e comparsa dell’evento sia compatibile con il meccanismo ipotizzato;
  • c’è il criterio topografico, quando applicabile, cioè la coerenza tra sede dell’azione e sede della lesione;
  • vanno poi considerate l’efficienza qualitativa e quantitativa dell’agente e la sua idoneità lesiva: ciò che viene indicato come causa deve essere concretamente capace, per natura e modalità d’azione, di produrre quel tipo di danno;
  • occorre verificare la possibilità scientifica del rapporto causale, alla luce delle conoscenze biologiche, farmacologiche e cliniche disponibili;
  • la probabilità statistica fornisce un altro elemento di valutazione, ma non può essere trasformata automaticamente nel giudizio sul singolo paziente.
  • Infine c’è un passaggio decisivo: il criterio di esclusione di altre cause: bisogna cercare spiegazioni alternative dell’evento e stabilire se siano più convincenti dell’ipotesi causale presa in esame.

È la convergenza di questi elementi, non uno solo di essi, a consentire una valutazione medico-legale del nesso.

Burioni li conosce sicuramente.

IL “PIÙ PROBABILE CHE NON”

Anche la Cassazione si è occupata del problema.

Con la sentenza n. 2474 del 2021 ha affermato che il nesso tra vaccinazione e danno, ai fini della legge 210, deve essere valutato secondo la ragionevole probabilità scientifica e il criterio del “più probabile che non”.

È una distinzione fondamentale: la probabilità statistica riferita alla popolazione non esaurisce il problema della causalità nel singolo individuo. Occorre valutare la probabilità logica, mettendo insieme tutti gli elementi disponibili nel caso concreto.

La Cassazione ha ribadito anche successivamente che il giudizio causale non può fermarsi a considerazioni generali sulla sicurezza di un vaccino, ma deve confrontarsi con le concrete circostanze individuali.

Persino la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-621/15, ha affrontato questo problema. Ha stabilito che, quando la ricerca scientifica non conferma né esclude definitivamente un determinato rapporto causale, il giudice può fondarsi su un insieme di indizi gravi, specifici e concordanti, considerando elementi come la prossimità temporale, l’assenza di precedenti personali o familiari e le altre circostanze del caso.

Dunque la scienza non ha affatto stabilito che chi ritiene di avere subito un danno da vaccino non possa averlo subito. Ha stabilito qualcosa di molto più serio: il rapporto causale va studiato e dimostrato.

LA SCIENZA NON È DEMOCRATICA. MA NON È NEMMENO L’OPINIONE DI CHI HA PIÙ SEGUITO

Burioni ha ripetuto molte volte che “la scienza non è democratica”.

Su questo possiamo perfino essere d’accordo: un risultato scientifico non si decide per alzata di mano e la verità di un’affermazione non dipende dal numero di persone che la condividono.

Proprio per questo, però, non dipende neppure dal nome di chi la pronuncia.

Un evento avverso può essere frequente, raro o rarissimo. Il rapporto con una vaccinazione può essere certo, probabile, possibile oppure inesistente. Per stabilirlo servono la storia clinica, la documentazione sanitaria, gli esami, l’anamnesi, la farmacovigilanza, la letteratura scientifica, la diagnosi differenziale e, quando necessario, una valutazione medico-legale.

Dire a priori a persone delle quali non si sono esaminate neppure le cartelle cliniche che “oggettivamente nessuno di loro è stato danneggiato” significa arrivare alla conclusione prima di avere esaminato le prove.

Questo non è il metodo scientifico: chi conosce la materia non può ignorare la legge 210/1992, la legge 229/2005, gli indennizzi riconosciuti dallo Stato, le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione e le reazioni avverse causalmente associate ai vaccini riportate dalle autorità regolatorie.

Sostenere che, tra tante persone con storie cliniche diverse, senza averle visitate, senza aver letto una cartella clinica e senza aver valutato un solo caso, nessuna sia stata danneggiata, non è scienza. È deridere la sofferenza, offendere la ragione e oltraggiare proprio quel metodo scientifico che si pretende di difendere.

La scienza non sarà democratica, ma non è neppure proprietà privata di un professore.