E’ recente la notizia di una sentenza depositata dalla Corte Costituzionale in merito alla questione della presunta obbligatorietà della vaccinazione anti HPV introdotta in Puglia.
Andiamo ad analizzare cos’è successo veramente.
E’ noto che per i più piccoli esistono obblighi vaccinali specifici a livello nazionale per la fascia 0-6 anni e che la mancata vaccinazione rappresenta motivo di esclusione dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole per l’infanzia, mentre, viene salvaguardato in un’ottica di bilanciamento dei diritti essenziali, il diritto allo studio garantendo la frequentazione a tutti i non vaccinati nella fascia 6-16 anni.
La Regione Puglia ha però introdotto una normativa particolare riguardante il vaccino contro il Papilloma Virus (HPV), collegando la presentazione di una documentazione relativa a questa vaccinazione all’iscrizione scolastica e universitaria per la fascia d’età 11-25 anni. La legge richiede che lo studente (o i genitori per i minorenni), all’atto dell’iscrizione ai percorsi di istruzione di ogni ordine e grado presenti alla segreteria scolastica/universitaria un documento che attesti una delle seguenti situazioni alternative:
- l’avvenuta vaccinazione anti-HPV;
- l’avvio del programma di somministrazione;
- l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione;
- la dichiarazione di “formale rifiuto” a produrre qualsiasi documento.
La motivazione che ha spinto ad introdurre questa normativa regionale è palesata nella prima parte della stessa, dove si legge: “rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile”.
Questa iniziativa ha sollevato dubbi di legittimità al punto che la questione è approdata davanti alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 48, depositata il 17 aprile 2025, ha fornito una risposta, ritenendo la legge regionale legittima e respingendo quasi tutte le censure sollevate dal Governo Nazionale.
Il ricorrente Governo riteneva che la norma impugnata invadesse la sfera di competenza legislativa esclusiva statale, regolando «il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai percorsi di istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni»; inoltre, «le previsioni del legislatore regionale vorrebbero seguire percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla inderogabile disciplina statale nota come Legge Lorenzin, introducendo, ulteriori adempimenti a carico dei cittadini».
L’esecutivo riteneva, inoltre, che la legge pugliese, prevedendo la presentazione di documentazione concernente il vaccino anti-HPV all’atto dell’iscrizione ai percorsi d’istruzione, previsti nella fascia di età 11-25 anni, violerebbe «la competenza statale esclusiva nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni altresì interferendo negli atti nazionali di programmazione sanitaria nei quali i vaccini sono inclusi».
Inoltre, la legge regionale sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché renderebbe disomogenea, sul territorio nazionale, la disciplina riguardante l’iscrizione scolastica e universitaria, con possibili riflessi sul rispetto del principio di uguaglianza; non dimenticando il palese contrasto con l’art. 34 Cost., in quanto «l’introduzione di una precisa condizione, inerente la presentazione di documentazione sulla situazione relativa agli adempimenti vaccinali, ancorché con la salvezza di un formale rifiuto», si porrebbe «come limite alla piena fruizione del diritto allo studio riconosciuto incondizionatamente a tutti».
In ultimo, il Governo censurava la legge pugliese poiché in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE, che pone un divieto generale di trattamento dei dati personali, fra i quali rientrano quelli relativi alla salute.
La Corte Costituzionale, nella sentenza, in risposta alle censure del Governo, entra nel merito “scientifico”, o presunto tale, con una sequenza di locuzioni sull’efficacia della vaccinazione anti-HPV, aderendo ad una narrativa politicizzata dall’Industria del farmaco e quindi, si legge: “ anche se solo una minoranza delle infezioni sfocia in esiti cancerosi, l’HPV rappresenta un importante problema sanitario in Italia. Il Piano 2023-2025 fissa un obiettivo di copertura vaccinale (ciclo completo) pari almeno al 95 per cento a 15 anni. I programmi vaccinali sopra indicati non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Già la sentenza n. 5 del 2018 di questa Corte dava atto, in generale, di «una tendenza al calo delle coperture vaccinali». La copertura vaccinale anti-HPV è stata poi indebolita dall’impatto della pandemia da COVID-19. Dal PNPV 2023-2025 risulta che, nel 2021, «le coperture relative alla vaccinazione HPV sono in generale miglioramento rispetto all’anno precedente, seppur ben al di sotto dei target primari». Al 31 dicembre 2022 in Italia la copertura vaccinale (ciclo completo) era del 69 per cento per le quindicenni e del 56 per cento per i quindicenni. L’obiettivo del 95 per cento, dunque, è ancora molto lontano.”
E’ interessante come la Consulta non abbia preso in considerazione tutti gli studi scientifici sull’inefficacia, sui danni e le reazioni avverse causate dal vaccino in questione ed ampiamente riportate negli ultimi anni . Noi di Assis ne abbiamo parlato qui e qui.
Ciò che risulta assai importante ed innovativo, però, dal nostro punto di vista è la seguente posizione della Consulta: “ È però contemplata la possibilità di esprimere il «formale rifiuto» di produrre alcun documento. La produzione dell’attestato non è, dunque, prevista come condizione dell’iscrizione scolastica. La norma impugnata ha il fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV o, almeno, di assicurare il “dissenso informato”, cioè di far sì che il rifiuto avvenga con piena consapevolezza. Tale obiettivo è perseguito, però, inducendo il genitore o il giovane maggiorenne a riflettere sulla mancata vaccinazione anti-HPV, non imponendogli la produzione di un attestato. Si tratta di una “spinta gentile” (nudge), cioè di un approccio che mira ad influenzare le decisioni pur salvaguardando la libertà di scelta.”
Secondo la Consulta, la legge di matrice pugliese ha introdotto solo un’incentivazione all’informazione e alla vaccinazione ed ha lo scopo di accrescere l’informazione sul vaccino in questione, aumentando la copertura vaccinale e, dunque, risulta coerente con gli indirizzi statali. La norma regionale, continua la Corte, “incide in misura assai limitata sulle modalità di iscrizione scolastica e risulta coerente con il PNPV 2023-2025, che indica fra gli obiettivi quello di «rafforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina e delle altre malattie HPV correlate» e quello di «rafforzare la comunicazione in campo vaccinale», prescrive di «sviluppare una estesa campagna comunicativa e informativa» anche in ambito scolastico e riporta, come esempio di contenuti della campagna comunicativa, il «consenso e dissenso informato in ambito vaccinale» possa tradursi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione vaccinale esclude che possa verificarsi una lesione del diritto allo studio. La norma impugnata risulta conforme a tale standard perché ha lo scopo di aumentare la copertura vaccinale e non richiede che l’interessato riveli il proprio status di vaccinato o non vaccinato, consentendo che si attesti il mero svolgimento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione, o anche che si rifiuti la produzione di alcun documento.
La Corte ha dunque ritenuto che la legge rientri legittimamente nelle competenze regionali concorrenti in materia di “tutela della salute e di “istruzione”. La possibilità del rifiuto formale a produrre qualsiasi documento è stata considerata dalla Corte come l’elemento decisivo che salva la legge da censure di incostituzionalità. Questa opzione, infatti, garantisce che nessuno venga escluso dalla scuola o dall’università per motivi legati al proprio status vaccinale HPV o alla volontà di non dichiararlo; inoltre sostiene che non vi sia una violazione della privacy o delle norme GDPR sul trattamento obbligatorio di dati sanitari per l’accesso a un servizio essenziale, poiché si può scegliere di non fornire alcun dato sanitario.
Lascia perplessi la decisione di una Corte che ha comunque voluto sdoganare per il futuro, la possibilità per ciascuna regione di spingere alle vaccinazioni facoltative che spesso ricalcano interessi privati più che pubblici.
Resta un punto favorevole ed innovativo di questa sentenza che riporta per la prima volta, nero su bianco, il riconoscimento del “dissenso informato” e della libertà di scelta come pilastri per l’adesione volontaria alla pratica vaccinale. La Corte ha osservato che la legge mira a promuovere la vaccinazione anti-HPV ma garantisce il “dissenso informato”, promuovendo una scelta consapevole.
Quindi, in replica al titolo del nostro articolo, se in Puglia non voglio vaccinare mio figlio per l’HPV, o se sono maggiorenne e non voglio vaccinarmi posso iscrivermi a scuola o all’università esercitando l’opzione del “formale rifiuto a produrre alcun documento”: l’iscrizione non può essere negata per motivi legati alla documentazione HPV. La scuola o l’università dovranno accettare questo “rifiuto formale” come adempimento a quanto richiesto dalla legge regionale ai fini dell’iscrizione.

